Quanti bagnini servono in piscina?
Uno sguardo al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996
Il D.M. all’articolo 14 recita:
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
Quando invece si tratta di piscine di categoria A2, ovvero turistiche e collettive, o di categoria B, condominiali/residenziali, il riferimento è il punto 4.1 dell’Accordo, che recita:
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
Anche alle Regioni è dato potere normativo al riguardo nell’ambito delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati. Nel 2019 abbiamo assistito al tentativo di cambiamento della normativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il cambiamento che avrebbe ridotto la sorveglianza è stato poi abrogato.