Sarà capitato più di una volta di vedere il mare molto agitato e l’assistente bagnanti issare la bandiera di colore rosso sul pennone! Intuitivamente, avremo pensato che il solerte bagnino ci stesse comunicando il divieto di entrare in acqua: nulla di più sbagliato!
La bandiera rossa non è un divieto di balneazione, ma un mero “consiglio” che il bagnino, sulla base delle previsioni meteo, offre ai bagnanti del lido affidato alla sua vigilanza.
Le bandiere, in generale, sono uno degli strumenti che l’A.B. ha a disposizione per comunicare con i frequentatori della spiaggia.
Nello specifico, l’A.B. decide di issare la bandiera rossa quando vuole allertare i bagnanti di una situazione di “anormalità”, prima fra tutti, l’insidiosità del mare, magari non agitato, ma pericoloso perché attraversato da correnti o in quanto fortemente inquinato.
La bandiera rossa può anche “avvisare” che si sta alzando un forte vento o che il bagnino è momentaneamente fuori dalla postazione di controllo e che, pertanto, in caso di necessità, non potrà essere prestato nessun soccorso; infine, la bandiera rossa può essere issata alla chiusura dello
stabilimento balneare a significare che non ci saranno controlli durante le ore notturne.
Una cosa è certa: non esiste disposizione normativa che preveda sanzioni per il bagnante che, nonostante la presenza della bandiera rossa, decida di entrare, comunque, in mare.
E’ doveroso dire, che si è spesso, oggi sappiamo senza esito, tentato di convincere il legislatore a prevedere che la bandiera rossa diventasse un “divieto di balneazione” e ciò a seguito di noti fatti di cronaca, che ci raccontano di bagnini deceduti nel tentativo di salvare qualche imprudente che, nonostante le condizioni avverse del mare fossero state segnalate, aveva deciso di entrare in acqua.
Se la presenza di bandiera rossa non impedisce allo sconsiderato frequentatore del lido di fare il bagno, l’assistente bagnanti ha precisi obblighi, la cui violazione lo può esporre a responsabilità civilistiche e penalistiche.
Il bagnino, infatti, è tenuto ad avere un livello ancora più alto di attenzione e vigilanza verso chi, nonostante la bandiera rossa, decide di fare il bagno. Sarà, dunque, suo preciso obbligo richiamare l’incauto bagnante rappresentandogli i pericoli in cui incorre.
Inoltre, la presenza della bandiera rossa implicherà il divieto di noleggiare pedalò o imbarcazioni, di svolgere attività quali windsurf, gare di nuoto ecc.
Abbiamo, quindi, sfatato un luogo comune, ovvero che la bandiera rossa non va confusa con il divieto di balneazione, che può essere emesso solo a seguito di un’ordinanza della Capitaneria di Porto o del Comune.
In presenza dei sopra indicati provvedimenti della pubblica autorità, il divieto di balneazione viene segnalato con la bandiera rossa, ma anche con altra ben visibile segnaletica.
Si pensi al caso di un mare particolarmente inquinato, magari vicino a una fogna, o in presenza di un pericolo specifico: la presenza di squali o il ritrovamento di un ordigno inesploso.

In tal caso, quindi, posto che è una pubblica autorità ad emettere il divieto di balneazione, la violazione del dictum comporterà l’irrogazione di una sanzione.
Il contenuto precettivo di un’ordinanza comunale o della Capitaneria viene comunicata, quindi, non solo issando la bandiera rossa, ma anche con altri segnali (ad esempio, inizio e fine del tratto di spiaggia in cui vige il divieto). Diversamente, l’Amministrazione potrebbe risultare soccombente dinanzi ad un procedimento giudiziario di impugnazione della sanzione irrogata al bagnante, che non poteva, con l’ordinaria diligenza, avere contezza del pericolo che l’Autorità avrebbe dovuto segnalare in modo appropriato.
Insomma, una bandiera rossa non è uguale all’altra, potremmo dire!
Per quanto riguarda il divieto di balneazione, il D.lgs. n. 116/2008 ha recepito la Direttiva 2006/7/CE (cd. “Direttiva Balneazione”), in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione, a cui ha fatto seguito il D.M. 30 marzo 2010.
Alle Regioni spetta annualmente l’individuazione delle acque di balneazione, anche attraverso attività di monitoraggio della loro qualità, con trasmissione dei dati rilevati al Ministero della Salute, nonché ai Comuni interessati.
Solo nel caso di divieto di balneazione, il trasgressore incorrerà in una sanzione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma compresa tra € 1032,00 a € 3.098,00.

In sintesi, in spiaggia è bene prestare molta attenzione ed osservare la segnaletica presente. Laddove venisse issata la bandiera rossa, sappiamo che la balneazione è consentita e non rischiamo l’irrogazione di sanzioni, ma non dimentichiamo che il nostro incauto comportamento potrebbe
rappresentare un rischio non solo per la nostra incolumità, ma anche per quella dell’A.B.
E’ bene precisare, però, che l’A.B., svolgendo un servizio di pubblica utilità, è responsabile penalmente di eventuali negligenze, laddove siano da considerarsi tali.
Ciò detto, l’A.B., non è obbligato a rischiare la vita per salvare un bagnante che, nonostante la bandiera rossa issata per condizioni proibitive del mare, nonostante il richiamo, abbia deciso, comunque, di fare il bagno.
Del resto, la bandiera rossa informa proprio che stante le pericolose condizioni del mare, il salvataggio potrebbe essere molto problematico, se non impossibile da attuare visto che il bagnino, se intervenisse, esporrebbe a rischio la sua di vita e non c’è disposizione normativa che glielo imponga.

Questo articolo è stato scritto da:

Daniela Piliego / Laureata nel 2005 con il massimo dei voti e Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, sono iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di La Spezia ove svolgo la libera professione di avvocato civilista.
Negli anni ho maturato una solida competenza nel diritto civile e, in particolare, in materia di diritto di famiglia, recupero crediti, contrattualistica e infortunistica stradale.
Da qualche anno, grazie all’attività di formatrice nei corsi per il conseguimento del brevetto Assistente Bagnante F.I.N. ho sviluppato un grande interesse per il profilo della loro responsabilità amministrativa, civile e penale, di cui seguo le evoluzioni giurisprudenziali e le eventuali modifiche legislative che abbiano rilievo con la mansione svolta”.
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