Il divieto di balneazione per motivo igienico sanitario
Il decreto legislativo n. 116/2008 si occupa espressamente del DIVIETI DI BALNEAZIONE per motivo igienico sanitario recependo la Direttiva Balneazione (Direttiva 2006/7/CE) in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione. La normativa mira alla protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione.
All 116 fa seguito il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 che, oltre a dare attuazione alle disposizioni predette, ha definito i criteri per determinare il divieto di balneazione.
I divieti di balneazione, come è dunque facilmente intuibile, sono giustificati da esigenze di tutela della salute umana e della pubblica incolumità stante i pericoli insiti in determinate aree (non solo inquinamento, ma anche, ad esempio, dissesto idrogeologico). Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) hanno il compito istituzionale di monitorare lo stato delle acque di balneazione. A questo link per esempio puoi leggere l’attività dell’ARPA Toscana, ARPAT.
Il trasgressore a questo divieto che solitamente viene segnalato con l’apposizione di cartellonistica sulla battigia e l’avvertimento con la bandiera rossa da parte dei bagnini di salvataggio oltre a comunicazioni verbali oltre a rischiare infezioni e malattie a causa dello stato della acque potrebbe anche vedersi comminare una sanzione amministrativa ( solitamente una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00) per aver violato i provvedimenti che stabiliscono prescrizioni e divieti in relazione al demanio marittimo. Si tratta, solitamente, di apposite ordinanze emanate dalle autorità competenti, affisse nelle Capitanerie di porto e di norma all’ingresso degli stabilimento balneari, avendo validità anche sulle spiagge libere.
Riguardo gli effetti del divieto di balneazione sull’attività lavorativa del bagnino di salvataggio parliamo nell’articolo che trovi a questo link.