La riforma del salvataggio

nuovi criteri di rinnovo del brevetto introdotti dal decreto n. 85 del 29 giugno 2024

Il decreto n. 85 del 29 giugno 2024 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riorganizza il settore del salvataggio e fissa nuove regole per diventare assistenti bagnanti e per rinnovare il brevetto.
A meno che non vi siano colpi di scena dell’ultimo momento la riforma investe tre aree:
enti che erogano i brevetti;
età minima e massima per poter conseguire il brevetto;
modalità di rinnovo del brevetto di salvataggio.
Riguardo il punto 1, il Decreto fa tabula rasa ed assegna alla sola FIN il monopolio dell’organizzazione dei corsi e rilascio brevetti.
Sul secondo punto si potrà diventare assistenti bagnanti dopo i 18 anni e non oltre i 50, ma attenzione in questo punto si parla di conseguimento del brevetto. Se un assistente bagnanti ha superato i 50 anni potrà continuare ad operare a patto che superi le procedure di rinnovo.
Riguardo il rinnovo del brevetto si stabilisce che l’assistente bagnanti che vuole rinnovare il brevetto dovrà avere:
  • il certificato medico sportivo non agonistico o agonistico in corso di validità
  • l’attestato di Blsd in corso di validità
Inoltre dovrà superare le seguenti prove:
1)  nuotare consecutivamente per 150 mt tecnica libera nel tempo massimo di 3 minuti;
2) nuotare consecutivamente per 50 mt in stile libero nel tempo massimo di 55 secondi;
3) nuotare consecutivamente per 50 mt in stile dorso nel tempo massimo di 1 minuto e 05 secondi;
4) nuotare consecutivamente per 50 mt in stile rana nel tempo massimo di 1 minuto e 15 secondi;
5) nuotare consecutivamente sott’acqua per 12,5 mt;
6)Tuffarsi di testa dal bordo vasca
7) Gestire emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.