Come abbiamo anticipato nelle scorse settimane è in arrivo una riforma del sistema brevetti di salvataggio.
Abbiamo approfondito il tema con l’Avvocato Gabriele Meucci, ex bagnino di salvataggio.
Il suo è un intervento puntuale che sicuramente sarà utile al dibattito che si era sviluppato in questo periodo.
Analisi della riforma del salvataggio – parte 1
Nuovi enti accreditati al rilascio, corsi di formazione, requisiti per l’ammissione, commissione di esame, rilascio dei brevetti, ecc.: dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore -forse?- una riforma epocale del salvataggio in acqua, completa revisione condensata in soli 13 articoli.
Più precisamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n.206 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2016 ha emanato il ‘Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante’.
Ma è tutto oro quel luccica? C’era bisogno di questa riforma? Questa riforma migliora la situazione attuale? Questa riforma è facilmente attuabile?
Le risposte sono semplici: sono quattro no.
Quattro negazioni, a parere di chi scrive, secche, senza possibilità di appello; paradossalmente l’unica speranza -più che una speranza si tratta di una ragionevole certezza- è che questa Riforma sia inattuabile. Una Rivoluzione partorita nero su bianco, da un legislatore poco attento sia alla situazione attuale, che alla concreta applicabilità della riforma nonché, su una piano più generico, al perché di questa riforma.
Il presente articolo, a mero scopo divulgativo ed informativo, è una prima analisi della Riforma -forse addirittura la prima in Italia- e sarà sviluppato seguendo l’ordine degli articoli (dal primo al tredicesimo) seguito dal neonato Regolamento.
Procedendo ad analizzare direttamente l’articolo 3 – i primi due sono di raccordo e definizione- troviamo subito la prima grande novità, ossia un possibile allargamento della possibilità di rilasciare i brevetti a nuovi soggetti-enti. Non solo quindi la S.n.S. Genova, la F.i.n. e la F.i.s.a.: chiunque potrà fare domanda di accreditamento.
E’ un bene, è un male? Non voglio spingermi a dare un parere, osservo solo che non se ne sentiva il bisogno e, in aggiunta, nella stragrande maggior parte delle realtà europee e mondiali, salvo rare eccezioni, sono massimo una, due gli enti abilitati al rilascio dei brevetti.
V’è di più, poiché è proprio in Italia che storicamente nasce il Bagnino: nel 1871 la Società Nazionale di Salvamento creò questa figura che per circa 60 anni è rimasto
un ruolo di mero volontariato; difatti solo a partire dal 1924 -intesa formalizzata poi nel 1928/29- lo Stato decise di interessarsi formalmente alla questione.
L’Italia quindi è stata storicamente precorritrice nel settore del salvataggio.
V’è poi da considerare che ogni nazione ha in questa materia la sua concreta e variegata realtà: in America la professione di salvataggio segue ad un corso che di diversi anni assimilabile ad un corso di laurea, in Franca i Bagnini sono ricompresi -semplificando- nel corpo dei Vigili del Fuoco.
Tornando alla Riforma oggetto di trattazione, non si ravvede pertanto il perché di questo allargamento a nuovi enti potenzialmente accreditati che risponde ad un problema non esistente e non avvertito.
Il successivo articolo 4 reca in sé i problemi di fondo di questa Riforma, ossia la sua palese mancanza di approfondito studio della realtà odierna del salvataggio, nonché della cronica carenza di organicità del corpo legislativo.
Colui che decide di entrare nel mondo dell’insegnamento del salvataggio, che requisiti deve avere?
Innanzitutto un diploma di scuola superiore. Ci si domanda perché non basti una licenza media. Posta la ritenuta necessità di tale titolo di studio, che tipo di diploma viene richiesto Una maturità liceale, una tecnica o una professionale? Nulla viene detto.
Altro requisito, è rappresentato dall’aver compiuto 21 anni di età: in Italia per legge a 18 anni si acquista la capacità di agire, ossia l‘idoneità del soggetto a porre validamente ed autonomamente in essere atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche delle quali è titolare. Perché in questo caso è richiesto il 21esimo anno di età? Si vuole concedere un bonus a chi magari si trova a ripetere l’anno alle scuole superiori?
Ulteriori ovvi requisiti richiesti sono l’essere in possesso di un brevetto di bagnino e di non avere condanne penali superiori ai tre anni di reclusione.
E sulla preparazione specifica di chi insegna? Le sue nozioni in tema legale, in tema di Ordinanza Balneare, primo soccorso, ecc.? Niente viene detto.
In buona sintesi, procedendo ad un paragone abbastanza calzante, è come se il diplomato si trovasse in grado dal giorno seguente al conseguimento di poter insegnare e farsi chiamare Professore.
Il legislatore della Riforma ha perso una ghiotta occasione per potere fornire agli aspiranti bagnini la possibilità di essere quanto meno in astratto preparati da un soggetto realmente competente. La Riforma non ha inciso dove avrebbe potuto e dovuto incidere.
Perché quindi -ed ecco la mancanza di organicità sopra reclamata- si rende maggiormente gravoso il corso, si rende come vedremo più complesso l’esame, si rende -di fatto- altresì più costoso il corso se poi chi si troverà ad insegnare sarà almeno astrattamente privo di preparazione adeguata?
Concludendo sull’articolo 4 fanno quantomeno sorridere -ci venga concessa la colorita espressione- altri due requisiti obbligatoriamente richiesti.
Il primo è di disporre di una adeguata capacità finanziaria.
Chi verifica tale effettiva capacità? All’articolo 5 tale incombenza viene affidata alla Capitaneria di porto. Ma su che basi questa si troverà a giudicare? Verrà richiesto un estratto conto, una dichiarazione dei redditi, una visura immobiliare? E chi specificamente nella Capitaneria sarà in grado di leggere questi dati? Mistero.
Viene altresì richiesta la disponibilità di locali ove ospitare i corsi nonché di attrezzatura necessaria all’insegnamento teorico, così come riportata nell’allegato II al Regolamento. Ebbene questo allegato si premura di verificare la disponibilità in capo a colui che gestirà i corsi di:
una scrivania, una lavagna di dimensioni minime 1.10 metri per 0.80 metri, posti a sedere sufficienti, di bandiere, binocolo e pinne, ecc.
Il legislatore nulla richiede circa la preparazione di chi andrà ad insegnare, ma si preoccupa che questi abbia la disponibilità di una lavagna.
I commenti a tali previsioni sono conseguenti e non abbisognano di essere esplicitati.
A cura di:
Avv. Gabriele Meucci
(Prossimamente seguirà la seconda parte)